| LA
NORMATIVA PER L' OLIO DI OLIVA |
| . |
| La normativa
della CEE definisce ben nove categorie di olio di oliva, ma
di queste solamente quattro sono destinate alla vendita al
dettaglio |
| . |
| OLIO
DI OLIVA EXTRA VERGINE |
| E' ottenuto
esclusivamente mediante processi di estrazione fisici e
meccanici (spremitura, centrifugazione o altri sistemi
analoghi) in condizioni di temperatura che non causano
alterazioni dell' olio. Deve presentare un gusto
assolutamente perfetto. |
| OLIO
DI OLIVA VERGINE |
| E' ottenuto con
gli stessi procedimenti dell' extravergine, ma con olive di
qualità inferiore. Il suo gusto deve essere perfetto. L'
acidità massima consentita è del 2 per cento. |
| OLIO
DI OLIVA |
| E' ottenuto
dalla rettificazione di un olio vergine lampante non
commestibile (molto acido in quanto ricavato da olive non
frante subito, o colte troppo mature, oppure attaccate dalla
mosca olearia), tagliato con un olio di oliva vergine. L'
acidità massima consentita è dell' 1,5 per cento. |
| OLIO
DI SANSA DI OLIVA |
| Viene estratto
con solventi dalla polpa esausta delle olive sottoposte a
spremitura e tagliato con il 5 per cento di olio di oliva
vergine. L' acidità massima consentita è dell' 1,5 per
cento. |
| .. |
|
Mentre
gli oli di oliva extravergine e vergine possono essere
ottenuti esclusivamente con metodi di estrazione fisici e
meccanici, senza quindi una manipolazione chimica, quelli di
oliva e di sansa di oliva vengono sottoposti a sofisticati
processi di raffinazione, indispensabili per neutralizzare
l' elevata acidità e gli altri gravi difetti di partenza
relativi a sapore, colore e odore; di conseguenza, il loro
valore nutritivo e i caratteri organolettici risultano
notevolmente inferiori a quelli dell' olio di oliva
extravergine.
L'
olio che viene prodotto e venduto dall' Azienda Agricola
Marinelli rientra nella massima categoria dell' EXTRA
VERGINE.
|
| |
| |